Alfa elabora percorsi formativi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro.
La formazione è un processo di insegnamento/apprendimento di conoscenze utili per svolgere una determinata attività in termini più specificatamente prevenzionistici: il D.Lgs. n. 81/2008 definisce «formazione» un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (art. 2 c. 1 lett. aa D.Lgs. n. 81/2008).
Fine ultimo della formazione è l’educazione consapevole degli attori della sicurezza in azienda: i destinatari devono acquisire le competenze cognitive e comportamentali necessarie a fronteggiare il rischio di infortunio. Al termine del processo di formazione, cioè, il lavoratore dovrebbe essere in grado non solo di identificare i rischi, ma anche di agire di conseguenza.
Gli artt. 18 comma 1 lett. l) e l’art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 obbligano il datore di lavoro e il dirigente a far sì che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori a domicilio e i portieri con contratto privato, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Grazie alla nostra esperienza ultra ventennale e alla continua ricerca volta a soddisfare le esigenze del cliente, ALFA è in grado di erogare i corsi in presenza, sia tramite corsi online attraverso una piattaforma che consente l’identificazione dei corsisti tramite credenziali personali.
Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO II del D. Lgs. 81/08, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I Datori di Lavoro che intendono svolgere i suddetti compiti, devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo l'Accordo del 21/12/11 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:I corsi sono svolti direttamente in aula da docenti che rispondono ai requisiti imposti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013.
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, come riportato nella tabella di cui all'Allegato II dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore.
I corsi sono svolti direttamente in aula da docenti che rispondono ai requisiti imposti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013.
L’addetto antincendio è il lavoratore incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze che da essa possono scaturire.
A normare la nomina dell'addetto è l'articolo 18 che pone la sua designazione tra gli adempimenti del datore di lavoro.
L'addetto deve frequentare degli appositi corsi di formazione i cui contenuti minimi sono previsti dall'Allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, che prevedono una parte teorica e una parte pratica per l'apprendimento e l'attuazione dei principi della lotta antincendio.
I corsi sono svolti direttamente in aula da docenti che rispondono ai requisiti imposti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013.
L’addetto al primo soccorso è il lavoratore incaricato di attuare le misure previsti in materia di primo soccorso.
A normare la nomina dell'addetto è ancora l'articolo 18 che pone la sua designazione tra gli adempimenti del datore di lavoro.
I corsi di Primo Soccorso sono strutturati secondo la classificazione delle aziende presente nel D.M. 388/03. Tale formazione prevede la presenza di docenti altamente specializzati e qualificati in campo medico-chirurgo.
Il programma formativo si sviluppa su 3 moduli e ha durata variabile in base alla tipologia dell’azienda e prevedono una parte teorica e una parte pratica con lo scopo di fornire le conoscenze necessarie per la gestione di un’emergenza in azienda di carattere sanitario
La durata del corso cambia in funzione al livello di rischio incendio presente in azienda:
Classificazione delle aziende
Gruppo A:
Gruppo B:
aziende o unità' produttive con tre o più' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
I corsi sono svolti direttamente in aula da docenti che rispondono ai requisiti imposti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013.
La formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda a tale obbligo verso i dipendenti attraverso la partecipazione, di questi ultimi, a corsi di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, secondo i contenuti e le durate previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
L’Accordo Stato Regioni prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e che sia composta da un modulo di carattere generale di 4 ore complessive e un modulo di carattere specifico variabile in base alla classificazione del rischio:Per le aziende ricadenti nella classificazione del rischio BASSO possiamo erogare il corso in modalità e-learning tramite l’utilizzo di una piattaforma dando la possibilità ai discenti di seguire i moduli sui rischi specifici che risultano confacenti alla mansione da loro svolta comodamente dalla loro postazione di lavoro o da casa nell’ambito dell’orario di lavoro.
In corsi ricadenti nella classificazione del rischio MEDIO o ALTO sono svolti direttamente in aula da docenti che rispondono ai requisiti imposti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013.
Per verificare il livello di rischio in base al Codice ATECO della tua Azienda CLICCA QUI
La formazione sulla sicurezza dei Preposti è prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e specificatamente normata, per contenuti e durata dei corsi, dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Il ruolo di preposto deve seguire, oltre al percorso di formazione sulla sicurezza previsto per i lavoratori, parte generale, anche una “formazione particolare aggiuntiva” sulla sicurezza per preposti. Tale corso per Preposti si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale.
La durata minima dei corsi è di 8 ore.
I corsi sono svolti direttamente in aula da docenti che rispondono ai requisiti imposti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013.
La formazione sulla sicurezza dei dirigenti è obbligatoria come previsto nel D. Lgs. 81/08 e ulteriormente specificata, per contenuti e durata dei corsi, nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Il ruolo di dirigente deve seguire uno specifico percorso formativo di base sulla “sicurezza sul lavoro per dirigenti” i cui contenuti sono espressamente individuati nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e spaziano dall’ambito giuridico e normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, alla modalità di gestione della sicurezza in azienda, sino ai modelli di organizzazione e gestione (MOG) di cui al D.Lgs. 231/01 e all’art. 30 del D. Lgs. 81/08.
La durata minima dei corsi è di 16 ore.
E’ possibile erogare il corso in modalità e-learning tramite l’utilizzo di una piattaforma dando la possibilità ai discenti di seguire i moduli sui rischi specifici che risultano confacenti alla mansione da loro svolta comodamente dalla loro postazione di lavoro o da casa nell’ambito dell’orario di lavoro.
L`articolo 34, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro, che abbia assunto direttamente l`incarico di RSPP in aziende con rischio basso, debba obbligatoriamente frequentare corsi di aggiornamento quinquennali secondo modalità e contenuti didattici specificati nell`accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. l`11 gennaio 2012. Il corso si pone come obiettivo l`aggiornamento delle conoscenze necessarie per continuare a svolgere l`incarico di RSPP ai sensi dell`art.34 del D.Lgs.81/2008.
Il monte ore dell’aggiornamento varia in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, come riportato nella tabella di cui all'Allegato II dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
E’ possibile erogare il corso in modalità e-learning tramite l’utilizzo di una piattaforma dando la possibilità ai discenti di seguire i moduli sui rischi specifici che risultano confacenti alla mansione da loro svolta comodamente dalla loro postazione di lavoro o da casa nell’ambito dell’orario di lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti sulla sicurezza e sulla salute in ambito lavorativo. Tale figura deve essere eletta in tutte le aziende, o unità produttive: così recita il D. Lgs. 81/08 all'art 47 comma 2, sancendo in questo modo l'importanza di tale figura nel sistema di prevenzione e tutela della sicurezza aziendale.
Il D. Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) specificando le seguenti durate:
4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori*
8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
*Per le aziende con meno di 15 lavoratori la durata minima dell’aggiornamento obbligatorio non è indicata nella legislazione vigente ma è prassi effettuare il corso di aggiornamento della durata di 4 ore.
E’ possibile erogare il corso in modalità e-learning tramite l’utilizzo di una piattaforma dando la possibilità ai discenti di seguire i moduli sui rischi specifici che risultano confacenti alla mansione da loro svolta comodamente dalla loro postazione di lavoro o da casa nell’ambito dell’orario di lavoro.
I lavoratori che hanno ricevuto l’incarico dell’attività di primo soccorso in azienda devono ricevere un adeguato e specifico aggiornamento periodico della formazione, come indicato dal comma 9 dell’art. 37 del D.LGS 81/08.
L’aggiornamento primo soccorso dev’essere effettuato ogni 3 anni. Il percorso didattico realizzato secondo le disposizioni del D.M. 388 del 15/07/2003 sul primo soccorso aziendale in attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 si sviluppa in due sessioni:
per le aziende del gruppo B-C il corso è di 4 ore
per le aziende del gruppo A il corso è di 6 ore
Classificazione delle aziende
Gruppo A
Gruppo B:
aziende o unità' produttive con tre o più' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
I corsi sono svolti direttamente in aula da docenti che rispondono ai requisiti imposti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013.
I lavoratori che hanno ricevuto l’incarico dell’attività di primo soccorso in azienda devono ricevere un adeguato e specifico aggiornamento periodico della formazione, come indicato dal comma 9 dell’art. 37 del D.LGS 81/08.
L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che "i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico".
A tal proposito, non è ancora stato emanato uno specifico Decreto che disciplini la durata e la periodicità di tale aggiornamento. Tuttavia, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011) per chiarire gli aspetti relativi ai corsi di aggiornamento per le squadre di emergenza, secondo la quale gli aggiornamenti vanno ripartiti nel modo seguente:
La periodicità degli aggiornamenti della formazione agli addetti antincendio, secondo autorevoli fonti dei VV.F. (Direzione Regionale Emilia Romagna) è opportuno avvenga con cadenza triennale.
I corsi sono svolti direttamente in aula da docenti che rispondono ai requisiti imposti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013.
Il corso di aggiornamento per lavoratori fornisce ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende.
L’aggiornamento lavoratori si rivolge ai lavoratori ed è valido come aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR entrato in vigore nel 2012 e indica le strategie che il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro.
La durata del corso NON cambia in funzione al livello di rischio incendio presente in azienda:
La durata minima del corso è di 6 ore.
E’ possibile erogare il corso in modalità e-learning tramite l’utilizzo di una piattaforma dando la possibilità ai discenti di seguire i moduli sui rischi specifici che risultano confacenti alla mansione da loro svolta comodamente dalla loro postazione di lavoro o da casa nell’ambito dell’orario di lavoro.
L’aggiornamento sulla sicurezza dei Preposti è prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e specificatamente normata, per contenuti e durata dei corsi, dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Oltre ai percorsi formativi sulla sicurezza sopra richiamati, l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che i Preposti frequentino corsi di aggiornamento periodici
La durata del corso è di 6 ore.
E’ possibile erogare il corso in modalità e-learning tramite l’utilizzo di una piattaforma dando la possibilità ai discenti di seguire i moduli sui rischi specifici che risultano confacenti alla mansione da loro svolta comodamente dalla loro postazione di lavoro o da casa nell’ambito dell’orario di lavoro.
Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza valido dirigenti di Aziende a Rischio Basso, Medio e Alto, consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR di tutti i macrosettori ATECO. Infatti il programma del corso è studiato per illustrare ed approfondire le responsabilità delle principali figure richiamate dal Titolo I del D. Lgs. 81/08, nonché per fornire le nozioni di base per comprendere i principi della valutazione dei rischi, dalla quale scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute e sicurezza nelle aziende.
La durata del corso è di 6 ore.
E’ possibile erogare il corso in modalità e-learning tramite l’utilizzo di una piattaforma dando la possibilità ai discenti di seguire i moduli sui rischi specifici che risultano confacenti alla mansione da loro svolta comodamente dalla loro postazione di lavoro o da casa nell’ambito dell’orario di lavoro.